Obbligo di Legge - Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008
Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi 185/2008, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative.
In particolare, l’articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che:
le nuove società sono tenute a dichiarare il proprio indirizzo certificato all'iscrizione nel registro delle imprese
i professionisti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato ai rispettivi ordini
le società già esistenti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato al registro delle imprese
tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato
Le caselle di Posta Elettronica Certificata di tutti questi soggetti saranno consultabili in forma telematica e in modo gratuito da chiunque, presso albi e registri pubblici.
Oltre ad assicurare la validità degli effetti della trasmissione, la Posta Elettronica Certificata garantisce anche l’integrità del messaggio trasmesso, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68, in materia di sicurezza della trasmissione: i gestori di posta elettronica certificata trasmettono il messaggio di posta elettronica certificata dal mittente al destinatario integro in tutte le sue parti, includendolo nella busta di trasporto.
La normativa
La Normativa di riferimento per il servizio di PEC è costituita da: DPR 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
DPR 11 febbraio 2005 n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) disciplina le modalità di utilizzo della PEC non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini;
Decreto Ministeriale 2 novembre 2005 contenente le “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata", pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266, che specifica tutti i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate dai Gestori accreditati per erogare il servizio;
La Normativa Primaria - art 15, comma 2, della legge 59/97:
“Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”
L. 3/2003 art 27 - collegato alla finanziaria 2003
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)
7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
...e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
Codice dell'Amministrazione Digitale - D.L. del 7 marzo 2005, n. 82
Art. 6 Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 47 Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata.
Art. 48 La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata
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Pec obbligatoria per le ditte individuali iscritte o da iscrivere al Registro Imprese 20 OTTOBRE 2012 - Novità riguardanti la PEC sono contenute nel Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 19/10/12, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", relativamente alle ditte individuali iscritte o da iscrivere al Registro Imprese.
Il decreto, cosi come già previsto per le imprese in forma societaria, associazioni, liberi professionisti, ecc. ecc., estende anche alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro Imprese, infatti a partire dal 20/10/12 tale obbligo sarà valido per tutte le nuove iscrizioni al registro imprese.
L’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto riguarda le imprese individuali che alla data del 20/10/2012 erano già iscritte al Registro Imprese, l'obbligo di comunicazione è entrato in vigore a partire dal 30/06/2013.